Cenni storici
Un po di storia...
Gli antenati di questa forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della Legge 300/1970. Rispetto alle Commissioni Interne, le R.S.U. si qualificano in quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. applicato nella unità lavorativa.
Nei confronti delle R.S.A. si qualificano, invece, per avere la rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità lavorativa e non soltanto quella degli iscritti. Non possono essere considerati precedenti delle R.S.U., i Consigli di Fabbrica, in quanto queste strutture, pur rappresentando una esperienza importante nella storia del movimento sindacale italiano, rispondono ad una concezione del sindacato opposta a quella su cui si fondano le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Passando dal regime dei Consigli a quello delle R.S.U. non si è cambiato, infatti, solo la denominazione della struttura, ma, più significativamente, si è sostituito ad un modello di relazioni industriali basato solo sui rapporti di forza, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori nelle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure.
Con la introduzione delle R.S.U. si è affermato, inoltre, il primato del concetto di sindacato-associazione rispetto a quello di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei Consigli. Le R.S.U. furono introdotte con l’Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991 e a seguito di tale intesa furono recepite dal Governo per l’area del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato, nel Protocollo del 23 luglio 1993.
Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre ‘93 e settembre ‘94, quattro accordi interconfederali per disciplinarne l’introduzione nei diversi settori produttivi e poi tutta una serie di accordi attuativi di categoria. Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo di tipo unico:
Gli antenati di questa forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della Legge 300/1970. Rispetto alle Commissioni Interne, le R.S.U. si qualificano in quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l. applicato nella unità lavorativa.
Nei confronti delle R.S.A. si qualificano, invece, per avere la rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità lavorativa e non soltanto quella degli iscritti. Non possono essere considerati precedenti delle R.S.U., i Consigli di Fabbrica, in quanto queste strutture, pur rappresentando una esperienza importante nella storia del movimento sindacale italiano, rispondono ad una concezione del sindacato opposta a quella su cui si fondano le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Passando dal regime dei Consigli a quello delle R.S.U. non si è cambiato, infatti, solo la denominazione della struttura, ma, più significativamente, si è sostituito ad un modello di relazioni industriali basato solo sui rapporti di forza, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori nelle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure.
Con la introduzione delle R.S.U. si è affermato, inoltre, il primato del concetto di sindacato-associazione rispetto a quello di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei Consigli. Le R.S.U. furono introdotte con l’Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991 e a seguito di tale intesa furono recepite dal Governo per l’area del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato, nel Protocollo del 23 luglio 1993.
Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre ‘93 e settembre ‘94, quattro accordi interconfederali per disciplinarne l’introduzione nei diversi settori produttivi e poi tutta una serie di accordi attuativi di categoria. Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo di tipo unico:
- perchè prefigura lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad imporsi negli altri.
- perchè è costituita sulla base di un unico canale elettivo ed esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione di tipo elettivo.
- perchè è espressa e legittimata dal voto diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali di rappresesentanza generale. Proprio il fatto di essere legittimata dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, conferisce alla R.S.U. la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa, in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od amministrativa e perchè favorisce una adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza stessa.
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